Ricevitoria generale - Restaurazione

domini al di qua del Faro
I ricevitori generali erano nelle province come disposto dal decreto 27 dicembre 1815 n. 232 sull’ ”organizzazione della tesoreria generale” i sostituti del tesoriere generale per gli introiti dello Stato (artt. 5 e 8) e del pagatore generale per le spese dello Stato (artt. 5 e 10).
Istruzioni definitive per l’esecuzione del citato decreto furono approvate con l’ulteriore decreto 25 dicembre 1816 n. 593 supplemento 7: in esse si prevedeva tra l’altro che i ricevitori inviassero al tesoriere generale gli «estratti decadarj, gli stati di situazione mensuali, i talloni delle ricevute, e tutti gli altri elementi necessarj a far conoscere la di loro situazione… tanto per rapporto alle operazioni d’introito ed esito, quanto per lo stato della percezione» (art. 15); gli stessi ricevitori dovevano periodicamente inviare al pagatore generale la documentazione giustificativa degli esiti (art. 27).
La vigilanza sulle ricevitorie era esercitata dai controlori, tenuti a corrispondere al riguardo con il controlore generale (art. 109), nessuna operazione di introito o esito poteva essere compiuta dai ricevitori “se prima non se ne sia presa ragione dal controloro” (art.112), in ogni caso gli intendenti avevano il potere di verificare, quando volessero, le casse dei ricevitori (art. 125).
I ricevitori, inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, dovevano inviare il conto dell’anno precedente alla gran corte dei conti, mentre mensilmente dovevano farle pervenire i bilanci (artt. 138 e 140).
La divisione in due classi delle ricevitorie, i compensi ed i premi da dare ai ricevitori, le loro cauzioni e l’organizzazione dei loro uffici vennero disciplinati con decreto 12 dicembre 1816, n. 592 (supplemento).
domini al di là del Faro
Proseguendo nell’opera di omogeneizzazione degli uffici finanziari nelle due parti del regno delle Due Sicilie, il decreto 10 aprile 1820, n. 1945, istitutiva nei domini al di là del Faro gli uffici del ricevitore generale e del ricevitore distrettuale.
Nei domini al di qua del Faro, infatti, con decreto 12 dicembre 1816, n. 592, erano stati istituiti ricevitori generali e distrettuali, considerati impiegati del governo e posti alle dipendenze della Tesoreria generale di Napoli, stabilendosi pure che, per la provincia di Napoli, l’ufficio di ricevitoria generale doveva continuare a tenersi dalla predetta tesoreria generale.
In realtà, il decreto n. 1945 del 1820 non provvedeva ad estendere completamente alla Sicilia l’organizzazione data per i domini al di qua del Faro, in quanto si prevedeva che, dal 1° gennaio 1821, vi sarebbe stato, in ogni capoluogo di valle, un ricevitore generale e, in ogni capoluogo di distretto, un ricevitore distrettuale. Quest’ultimo, comunque, non sarebbe stato istituito nel capoluogo di valle. Però, negli altri capoluoghi di distretto della valle di Palermo, venivano istituiti ricevitori distrettuali, che effettuavano i versamenti direttamente alla tesoreria generale.
Infine di disponeva che tutti gli agenti che riscuotevano dazi diretti o indiretti, o altre somme per rami e diritti diversi, per pubblico demanio, o per qualunque altro titolo, avrebbero dovuto versare, quanto da loro riscosso, ai ricevitori distrettuali che, a loro volta, dovevano versare tali somme ai ricevitori generali. Questi ultimi, infine, dovevano versare, quanto ricevuto, alla Tesoreria generale di Palermo.
Ma il decreto 13 gennaio 1824, n. 940, riorganizzando – provvisoriamente per costatarne praticamente l’efficienza – l’amministrazione finanziaria nei domini al di là del Faro, ignorava i due uffici del ricevitore generale e del ricevitore distrettuale, affidando ad un conservatore generale – dipendente direttamente dal governo – il controllo su tutto il denaro e le scritture dell’erario, e che pertanto avrebbe dovuto vigilare sia sulla tesoreria generale, sia su tutte le segrezie e su ogni altri cassa regia.
Ma di lì a poco, il decreto 30 novembre 1824, n. 1346, stabiliva, per i domini al di là del Faro, un nuovo sistema per la percezione e per il versamento dei fondi regi, da applicarsi dal 1° gennaio 1825. Con tale decreto, i segreti e i prosegreti comunali dovevano assumere, rispettivamente, la denominazione di ricevitori distrettuali e di percettori comunali, limitandone la competenza alle sole percezioni, conservazioni e trasmissioni dei fondi regi. Si stabiliva pure che in ogni capoluogo di distretto doveva esservi istituito un percettore comunale accanto al ricevitore generale o provinciale, incaricato pure di eseguire, per incarico della Tesoreria generale di Palermo, i pagamenti.
fonti normative
domini al di qua del Faro
decreto 27 dic. 1815, n. 232 – provvedimento di regolamentazione
decreto 12 dic. 1816, n. 592 – provvedimento di regolamentazione
decreto 25 dic. 1816, n. 593 – provvedimento di regolamentazione
domini al di là del Faro
decreto 12 dic. 1816, n. 592 – provvedimento di istituzione di ricevitori generali e distrettuali
decreto 10 apr. 1820, n. 1945 – provvedimento di istituzione nei domini al di là del Faro degli uffici del ricevitore generale e del ricevitore distrettuale
decreto 13 gen. 1824, n. 940 – provvedimento di riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria nei domini al di là del Faro
decreto 30 nov. 1824, n. 1346 – provvedimento relativo al sistema per la percezione e per il versamento dei fondi regi per i domini al di là del Faro

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