Intendenza - Periodo napoleonico

Con legge 8 agosto 1806, n. 132 “sulla divisione ed amministrazione delle provincie del regno” furono stabilite le nuove circoscrizioni provinciali e distrettuali del regno (cfr. l’annessa tabella in cui sono indicate anche le modifiche successive, consacrate poi, con ulteriori modificazioni, dal decreto 4 maggio 1811, n. 922: tit. I, artt. 1-2). Contestualmente, si istituirono i rispettivi uffici dirigenziali, le intendenze e le sottointendenze (tit. II, art. 1; tit. III, art. 1).
La provincia aveva a capo l’intendente, incaricato dell’amministrazione civile e finanziaria e dell’alta polizia. Per la prima attribuzione egli corrispondeva con il ministro dell’interno, per la seconda con quello delle finanze, per l’ultima col ministro della polizia generale; egli corrispondeva inoltre con tutti gli altri ministri secondo le necessità. L’intendente, quale massimo rappresentante dello Stato nella provincia, vigilava sulla percezione delle pubbliche imposizioni e sugli agenti percettori, riceveva e trasmetteva ai ministri le richieste delle università, pubblicava le leggi, i rescritti e i regolamenti, poteva richiedere l’intervento della gendarmeria e delle guardie provinciali per garantire l’ordine pubblico (tit. II, artt. 1 e 7).
Obbligato a compiere ogni due anni la visita della provincia, l’intendente era coadiuvato da un segretario generale che lo sostituiva in caso di assenza e ne controfirmava gli atti (tit. II, artt. 8 e 9). Con decreto 2 ottobre 1806, n. 192 gli intendenti furono dichiarati membri dei “governi” degli ospizi e degli ospedali, mentre i governatori di questi erano tenuti a dare notizia annualmente sui risultati dell’amministrazione agli intendenti (artt. 1 e 4).
Gli intendenti medesimi divennero poi in base al decreto 26 dicembre 1806, n. 300 presidenti delle citate istituzioni (art. 1).
Il decreto 16 ottobre 1809, n. 493 istituì quindi in tutte le province, sulla scorta di quanto previsto per la sola capitale dal decreto 11 febbraio 1809, n. 280, i Consigli generali di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza, affidandone la presidenza agli intendenti (artt. 1 e 2).
Le attribuzioni di polizia per la provincia di Napoli, già affidate a un commissario generale (tit. II, art. 3 della legge 8 agosto 1806 n. 132), furono poi affidate a un prefetto di polizia dal decreto 22 ottobre 1808, n. 196 (art. 2).
Gli intendenti presiedevano infine i Consigli di intendenza ove intervenissero alle sedute (tit. II, art. 11).
fonti normative
l. 8 ago. 1806, n. 132 – provvedimento di istituzione
decreto 2 ott. 1806, n. 192 – attribuzioni di competenze su ospizi e ospedali
decreto 26 dic. 1806, n. 300 – attribuzioni di competenze su ospizi e ospedali
decreto 22 ott. 1808, n. 196 – affidamento delle attribuzioni di polizia per la provincia di Napoli ad un prefetto di polizia
decreto 11 feb. 1809, n. 280 – istituzione dei Consigli generali di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza nella capitale
decreto 16 ott. 1809, n. 493 – istituzione dei Consigli generali di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza nelle province
decreto 4 mag. 1811, n. 922 – provvedimento di modifica delle circoscrizioni provinciali e distrettuali

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