Conservazione delle ipoteche - Periodo napoleonico
Il servizio ipotecario era regolato dalla legge 3 gennaio 1809, n. 254 e dal decreto 31 gennaio 1809, n. 266 che prevedevano la residenza delle conservazioni, una per provincia, nelle città sedi dei tribunali di prima istanza (art. 104 della legge n. 254, artt. 1 e 2 del decreto n. 266) e la loro dipendenza (art. 25 del decreto n. 266) dalla rispettiva direzione della registratura e dei demani.
I conservatori erano incaricati della “esecuzione delle formalità prescritte per la conservazione delle ipoteche e per la consolidazione delle mutazioni delle proprietà dè beni stabili”, nonché “della percezione dè diritti stabiliti a prò del tesoro pubblico” sulle iscrizioni e sulle trascrizioni (artt. 105 e 123 della legge n. 254).
I conservatori dovevano versare gli introiti “nelle casse del ricevitore del circondario del loro distretto” (art. 8 del decreto n. 266), mentre mensilmente dovevano inoltrare al rispettivo direttore della registratura e dei demani uno stato provvisorio degli introiti e degli esiti (art. 9 del decreto n. 266).
legge 3 gen. 1809, n. 254 – provvedimento di regolamentazione
decreto 31 gen. 1809, n. 266 – provvedimento di regolamentazione
Soggetti produttori
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