Associazione nazionale combattenti e reduci - ANCR, 1918 -
L’Associazione nazionale combattenti venne fondata a Roma il 4 novembre 1918, assumendo in breve tempo una notevole importanza per il numero degli aderenti e per i problemi che da essa furono agitati. La legge del 19 aprile 1923, n. 850, affidò all’Associazione la rappresentanza degli interessi morali e materiali dei reduci e la loro tutela presso il Governo e presso l’Opera nazionale combattenti. Il successivo regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371, la eresse in ente morale avente personalità giuridica di diritto pubblico; con lo stesso decreto ne venne approvato lo statuto organico.
Nel 1947 l’Associazione nazionale combattenti si fuse con l’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, assumendo la nuova denominazione di Associazione nazionale combattenti e reduci.
In seguito all’emanazione del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della legge 22 luglio 1975, n. 382 sull’ordinamento regionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione, l’Associazione fu inserita al punto 38 della “tabella B”, allegata al suddetto d.p.r., il cui art. 115 precisava che “gli enti di cui all’allegata tabella B, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati”.
Con i successivi d.P.R. 30 settembre 1982, n. 811 e 10 marzo 1986, n. 127, vennero approvati due testi dello statuto associativo. In particolare, l’ultimo, risultante dalle deliberazioni del congresso nazionale del 13 ottobre 1984 e del consiglio direttivo centrale del 4 ottobre 1985, ne delineò gli obiettivi e l’organizzazione odierni.
L’Associazione si pone quale soggetto di rappresentanza degli interessi materiali e morali dei combattenti e reduci iscritti. E’ territorialmente organizzata in federazioni provinciali e in sezioni, dispone di organi centrali e di organi periferici, previsti dall’art. 20 dello statuto.
Per quanto riguarda le sezioni, esse possono essere costituite in ogni comune, o frazione di comune, purché a formarla concorrano almeno quindici soci. Ogni sezione ha autonomia organizzativa e di gestione e svolge la propria attività nell’interesse dei combattenti e dei reduci della rispettiva circoscrizione territoriale nei limiti dello statuto e in armonia con le direttive degli organi centrali e provinciali.
Gli organi istituzionali di ogni sezione sono quattro:
- l’assemblea di sezione, costituita da tutti i soci;
- il presidente di sezione, che ne ha la rappresentanza e ne firma gli atti ufficiali;
- il consiglio direttivo di sezione, con compiti esecutivi e di gestione;
- il collegio dei sindaci della sezione, con compiti di controllo della gestione economico-finanziaria.
Gi organi esecutivi e di controllo sono rinnovati, di norma, ogni tre anni. Ogni assemblea di sezione può inoltre eleggere a vita un presidente onorario, scelto fra i soci che “hanno servito la Sezione con impegno e alto senso di responsabilità”.
[fonte SIUSA]
Soggetti produttori
- Associazione nazionale combattenti - ANC. Sezione di Servigliano 1915 - 1938
Compilatori
- Prima redazione: Marco Di Marco (Archivista) - Data intervento: 24 novembre 2020
Link risorsa: https://archivista-icar.cultura.gov.it/institutions/32