Istituto di istruzione primaria, 1859 -
In Italia l’obbligo scolastico fu imposto, per la prima volta, con la legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, che articolava l’istruzione elementare, gratuita, in due gradi, inferiore e superiore, ciascuno della durata di due anni. La gestione delle scuole era delegata ai comuni. L’obbligo scolastico, tuttavia, riguardava soltanto il primo grado, quello in cui s’insegnava a leggere, scrivere, far di conto e religione.
La legge Casati prevedeva anche l’obbligo dell’istituzione di una scuola elementare superiore nei comuni con più di 4000 abitanti e nelle città che avevano istituti d’istruzione media.
Con la legge Coppino del 15 luglio 1877 n. 3961, fu ribadito l’obbligo scolastico relativamente al primo grado della scuola elementare, la cui durata fu aumentata da due a tre anni. Il corso elementare completo diventava, così, di cinque anni. Si accedeva al secondo grado per mezzo di un esame.
La legge Orlando del 1904 (l. 8 luglio 1904, n. 407), estese l’obbligo scolastico fino al dodicesimo anno d’età, riducendo di nuovo a quattro anni la scuola elementare, ma istituendo il V e VI anno nei comuni con più di 4000 abitanti. Dove previsti, il V e il VI anno costituivano il corso popolare. In tale situazione, dopo il quarto anno delle elementari, con un esame, si poteva accedere alle scuole secondarie, mentre gli alunni che non intendevano continuare gli studi potevano seguire il corso popolare.
Con la legge Daneo – Credaro (l. 4 giugno 1911, n. 407), che avocò allo Stato soltanto le scuole elementari dei comuni minori, con l’esclusione di quelle dei comuni capoluogo di provincia o di circondario, si verificò la presenza contemporanea di due sistemi diversi di organizzazione scolastica elementare, uno comunale e l’altro statale. La stessa legge riordinò e potenziò la scuola rurale e quella serale per adulti, istituì le scuole reggimentali per i militari analfabeti e le scuole carcerarie per i detenuti.
Con la riforma Gentile, realizzata con 12 regi decreti da febbraio a dicembre 1923, dieci dei quali riguardavano la scuola elementare, l’obbligo scolastico fu portato al quattordicesimo anno d’età, anche se, per molti anni, quest’obbligo fu evaso. La scuola elementare fu riportata a cinque anni, tre di grado inferiore e due di grado superiore.
Finalmente, il T.U. sulla finanza locale del 14 novembre 1931, n. 1775 previde, all’art. 2, il passaggio allo Stato anche delle scuole elementari che erano rimaste escluse dalle avocazioni della “Daneo-Credaro”. Con la riorganizzazione prevista dal r.d. 20 giugno 1935 n. 1196, fu stabilito che le scuole elementari pubbliche si distinguevano in scuole di Stato, amministrate dai provveditori, scuole rurali, la cui gestione era delegata ad enti di cultura, scuole parificate, gestite da enti e associazioni riconosciute con una convenzione e scuole sussidiate, aperte da privati e associazioni con l’autorizzazione del Provveditore agli studi, che ricevevano sussidi da parte dello Stato.
Le scuole rurali furono di fatto soppresse con la legge del 1° giugno 1943 n. 570, allorché passarono all’amministrazione diretta del Provveditorato agli studi.
La l. 24 dicembre 1957 n. 1254 introdusse i cicli didattici, per cui fu superata la distinzione tra grado inferiore, di tre anni, e superiore, di due, e si ebbero un primo ciclo biennale e un secondo ciclo triennale.
La licenza che si conseguiva al termine dei cinque anni di scuola elementare, a norma della l. 9 giugno 1958 n. 478, permetteva l’iscrizione alla scuola media, alle scuole secondarie di avviamento professionale, alle scuole d’arte, ai corsi inferiori d’arte e ai conservatori musicali. Attualmente, dopo l’istituzione della scuola media unificata (l. 31 dicembre 1962, n. 1859) il titolo è valido per l’iscrizione alla prima classe della scuola media e, in alcuni casi, anche per sostenere l’esame di licenza media.
Tuttora, a norma del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione) esistono i corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e pena e le scuole reggimentali per i militari che non hanno completato l’obbligo scolastico o che non conservino l’istruzione ricevuta nelle scuole elementari (“Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno”).
Attualmente, a norma della legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica, il sistema nazionale di istruzione risulta articolato in scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali. Le scuole paritarie godono di piena libertà per quel che riguarda l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico, ma, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono, come le scuole degli enti locali, agli ordinamenti generali dell’istruzione e, in quanto svolgono un servizio pubblico, accettano chiunque si voglia iscrivere, compresi gli alunni con handicap.
Con le recente riforma della scuola del 28 marzo 2003 n. 53, la scuola elementare ha assunto il nome di scuola primaria ed è così articolata: I anno, con possibilità di iscrizione anticipata a 5 anni, I biennio, II biennio.
[fonte SIUSA]
Soggetti produttori
- Scuola elementare di Servigliano 1871 - 1932
Compilatori
- Prima redazione: Marco Di Marco (Archivista) - Data intervento: 11 ottobre 2020
Link risorsa: https://archivista-icar.cultura.gov.it/institutions/30