Ufficio di conciliazione, 1865 - 1991
Denominazioni:
Conciliatore, 1865 -1892
Ufficio di conciliazione, 1892 – 1991
La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull’ordinamento giudiziario del Regno, istituì il «conciliatore» quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti.
La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione «Ufficio di conciliazione» e regolò il funzionamento dell’ufficio. Tale denominazione venne ripresa dall’ordinamento giudiziario vigente (introdotto con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) che definisce più completamente «giudice conciliatore» il magistrato a capo dell’ufficio, anche se il codice di procedura civile (titolo II, libro II) torna a parlare di «conciliatore», in omaggio alla tradizione risalente al 1865. In virtù del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario, i giudici conciliatori e i viceconciliatori appartenevano all’ordine giudiziario come magistrati onorari (art. 4). In ogni comune aveva sede un giudice conciliatore. Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, potevano essere istituiti con decreto reale – poi del presidente della Repubblica – uffici distinti del giudice conciliatore. A ciascun ufficio era addetto, di regola, un viceconciliatore e, se necessario, più viceconciliatori (art. 20 ord. giud.). Tutti esercitavano le proprie funzioni a titolo gratuito ed onorario (art. 21). Il giudice conciliatore aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile. Nell’esercizio della giurisdizione contenziosa decideva secondo il diritto e l’equità, ai sensi degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile. La competenza e le attribuzioni, nonché la forma degli atti e dei giudizi, erano determinate dalle leggi di procedura (art.22). I cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio le funzioni di magistrato onorario, potevano essere nominati giudici conciliatori e viceconciliatori (art. 23 ord. giud.; il requisito della razza italiana decadde ai sensi dell’art. 3 della Costituzione; il requisito del sesso maschile cadde ai sensi dell’art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66; il requisito dell’iscrizione al PNF fu inteso non più prescritto per effetto della caduta del regime fascista). La nomina dei giudici conciliatori e dei viceconciliatori avveniva, in virtù di regia delegazione, con decreto del presidente della Corte d’appello; in seguito all’istituzione del Consiglio superiore della magistratura ( L. 24 marzo 1958, n. 195) la nomina e la revoca furono attribuite al Consiglio. Questi magistrati duravano in carica tre anni e potevano essere confermati di triennio in triennio senza limitazioni (art. 24 ord. giud.). Decadevano dall’ufficio per perdita dei requisiti; potevano essere revocati per indegnità o inettitudine o dispensati per dimissioni volontarie o per motivi di salute (art. 25). Le funzioni della cancelleria, costituita in ogni ufficio di conciliazione (art. 3 ord. giud.), erano conferite al segretario comunale o ad altro impiegato della segreteria (art. 28 ord. giud.), comunque a persone assegnate agli uffici di conciliazione dalle amministrazioni comunali e alle quali, sebbene non facessero parte dell’ordine giudiziario, si estendevano tutte le norme sull’attività e sulla funzione del cancelliere dettate in via generale per il processo civile. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa. Il cancelliere assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere redatto processo verbale.I cancellieri avevano l’obbligo di tener separati i registri per l’annotazione degli “avvisi alle parti”, delle “tasse di bollo inscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio”, delle “convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela” delegati dal pretore. Dovevano anche conservare “in distinti volumi di inserzione” le serie cronologiche dei “processi verbali di conciliazione”, dei “processi verbali vari”, “ordinanze e altri atti in cause” e degli “originali delle sentenze”. Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le “dichiarazioni di ricorso in appello al pretore” e per gli “atti di notorietà” delegati dal pretore stesso. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario erano esercitate dall’inserviente comunale (art. 28 ord. giud.) poi messo di conciliazione (d.lgs.lgt. 1° febbraio 1946, n.122).Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal d.lgs.lgt. del 1° febbraio 1946, n. 122, che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639). Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto. Dopo la seconda guerra mondiale, una serie di fattori di ordine economico e sociale (principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale magistratura. L’articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il Capo I del Titolo II del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal giudice conciliatore. Ai conciliatori, dopo l’istituzione del giudice di pace, restò la competenza a giudicare le cause loro attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995, fino alla loro conclusione.
[fonte SIUSA]
Soggetti produttori
- Conciliatore di Servigliano 1865 - 1892
- Ufficio di Conciliazione di Servigliano 1892 - 1991
Compilatori
- Prima redazione: Marco Di Marco (Archivista) - Data intervento: 11 ottobre 2020
Link risorsa: https://archivista-icar.cultura.gov.it/institutions/25