Attestazioni per le professioni di fede richieste agli insegnanti
Per arginare lo spettro dell’infiltrazione di insegnanti protestanti nelle scuole pubbliche e private dell’Occidente cristiano, papa Pio IV, con la bolla In sacrosanta beati Petri del 13 novembre 1564, aveva ordinato che tutti i precettori, maestri ed educatori, sia laici che ecclesiastici, facessero professione di fede cattolica davanti al vescovo locale o ad un suo rappresentante. Venezia si era allineata immediatamente alla disposizione, facendo osservare l’obbligo in varie riprese a partire dal 1567-1568: per il biennio 1587-1588 si conservano le professioni di fede di 256 insegnanti.
Nella professione il convenuto doveva dichiarare innanzitutto i propri dati anagrafici, comprensivi di nome, età, città di provenienza, stato civile e qualifica professionale, ossia se insegnante laico o ecclesiastico. Alla declinazione di identità faceva seguito la professione di fede, attraverso la quale il convenuto dichiarava in particolare di insegnare la Dottrina cristiana, di esporre alle pareti della scuola immagini sacre e di non possedere, leggere o divulgare libri proibiti. La dichiarazione avveniva mediante una serrata interrogazione, che seguiva un rapido questionario predisposto in Curia: l’inchiesta andava in tal modo ben oltre la semplice attestazione di fede, arrivando a verificare la natura giuridica della scuola – se pubblica, privata o ecclesiastica –, la sua tipologia – se scuola di grammatica (o umanistica), specializzata nell’insegnamento della grammatica latina, della letteratura antica, in alcuni casi del greco classico, raramente dell’ebraico, o scuola di lingua volgare, dove si insegnava più semplicemente a leggere, scrivere e a far di conto – e la sua ubicazione; il numero, la frequenza e l’età degli allievi; infine, i testi usati nell’insegnamento. In alcuni casi, l’interrogazione arriva ad accertare l’integrità morale e professionale del convenuto: da quanto tempo esercitasse la professione; dove aveva insegnato prima di arrivare a Venezia; se era mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari e, nel caso, per quali motivi; se si confessasse e comunicasse regolarmente e chi fosse il suo confessore abituale.
Bibliografia
V. BALDO, Alunni, maestri e scuole in Venezia alla fine del XVI secolo, Como 1977, in part. pp. 9-11, 23-30, 44-81.
P.F. GRENDLER, Schooling in Renaissance Italy. Literacy and Learning, 1300-1600, Baltimore-London 1989, pp. 42-70 (traduz. it.: La scuola nel Rinascimento italiano, Roma-Bari 1991).
G. ORTALLI, Scuole e maestri tra medioevo e rinascimento. Il caso veneziano, Bologna 1996, pp. 149-150.
E. BECCHI, L’istruzione di base tra Quattro e Seicento: scuola laica e occasioni di alfabetizzazione, in Chiesa e scuola: percorsi di storia dell’educazione tra XII e XX secolo, Siena 2000, pp. 33-41.
Complessi archivistici
Compilatori
- Prima redazione: Ermanno Orlando - Data intervento: 31 dicembre 2012
- Revisione: Annamaria Pozzan - Data intervento: 17 marzo 2019
Link risorsa: https://archivista-icar.cultura.gov.it/document_forms/123